CCNL.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLLABORATORI FAMILIARI

Il giorno 02 ottobre 2017

Decorrenza 31 OTTOBRE 2017 – Scadenza 31 OTTOBRE 2021

Sottoscritto da:

ASDATCOLF – Associazione Datori di Lavoro Collaboratori Familiari

SILPA – Sindacato Italiano Lavoratori, Pensionati e Agricoli

SIDU – Sindacato Italiano Diritti dell’Uomo

Art. 1 – Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, e può essere stipulato tra tutte le persone fisiche nonché le comunità religiose operanti sul territorio Nazionale Italiano.

Art. 2 – Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai lavoratori assunti alle dipendenze delle persone fisiche non sostituti d’imposta o delle comunità religiose in Italia sostituti d’imposta addetti alla conduzione della vita familiare delle suddette persone o delle comunità.

Art. 3 - Condizioni di miglior favore

Eventuali trattamenti più favorevoli per i lavoratori saranno mantenuti ‘ad personam’.

Art. 4 – Comunicazioni di assunzione

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
L’assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato. Dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all’INPS almeno il giorno prima dell’assunzione salvo altro previsto dalla normativa.

Art. 5 – Documenti di lavoro

Per la comunicazione di assunzione il lavoratore dovrà presentare al proprio datore di lavoro, salvo altro previsto dalla normativa in vigore, un documento d’identità valido in Italia in corso di validità, il certificato di attribuzione o il tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria, eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di assunzione del lavoratore extracomunitario sarà necessario l’esibizione di un titolo di soggiorno in corso di validità che consente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata in Italia o, se scaduto, anche la ricevuta attestante la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza del medesimo, salvo deroghe.

Art. 6 – Lettera di assunzione

Datore di lavoro o il suo consulente provvederà alla stesura della lettera di assunzione che dovrà essere sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro quindi scambiata tra le parti e dovrà contenere perlomeno i seguenti dati:

a) Data di assunzione ed eventuale data di fine del rapporto di lavoro se a tempo determinato;
b) Livello di inquadramento;
c) Mansioni del lavoratore;
d) Orario di lavoro settimanale e la sua distribuzione giornaliera;
e) Indirizzo di residenza o/e del domicilio se diverso dalla residenza del datore di lavoro e del lavoratore;
f) Indirizzo dell’abitazione o della comunità ove si svolgerà il rapporto di lavoro;
g) Indicazione dei giorni o frazioni dei giorni di riposo;
h) Retribuzione lorda pattuita;
i) presenza di eventuali temporanei spostamenti di lavoro per esigenze del datore di lavoro;

Art. 7 – Periodo di prova

a) I lavoratori inquadrati nei livelli 1,2,3 sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 15 giorni di lavoro effettivo, i lavoratori inquadrati nel livello 4 sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo.

b) Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

c) Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza alcun preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

Art. 8 – Assunzione a tempo determinato

L’assunzione a tempo determinato può effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera di assunzione come precedentemente specificato. La durata del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogata fino ad un massimo di 3 anni dalla data di assunzione. Superato il periodo di tre anni dovrà intendersi tacitamente trasformato a tempo indeterminato.

Art. 9 - Classificazione del Personale

Livello 1: appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di anziani o bambini, sprovvisti del tutto di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata precedentemente anche presso altri datori di lavoro) non superiore a 12 mesi e comunque di età non superiore a 25; al compimento dei dodici mesi di anzianità o del ventiseiesimo anno di età questo lavoratore sarà inquadrato nel livello 2 con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale salvo altro previsto dal contratto;
mansioni applicabili:
– addetto alle pulizie: svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
– addetto alla lavanderia: svolge mansioni relative alla lavanderia;
– aiuto di cucina: svolge mansioni di supporto al cuoco;
– stalliere: svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
– assistente ad animali domestici: svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
– addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;

Livello 1-SUPER: appartengono a questo livello i collaboratori familiari ai quali vengono affidate mansioni relativamente semplici e non molteplici e comunque escluse nei livelli successivi;
mansioni applicabili:
– addetto alla compagnia: svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
– baby-sitter: svolge mansioni occasionali e saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di pulizie di casa o cura degli stessi.

Livello 2: appartengono a questo livello tutti i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza anche acquisita, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo;
mansioni applicabili:
– collaboratore generico polifunzionale: svolge i lavori relativi al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia e alla stireria, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
– custode di abitazione privata: svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
– addetto alla stireria: svolge mansioni relative alla stiratura;
– cameriere: svolge servizio di tavola e di camera;
– giardiniere: Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
– autista: svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
– addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro: svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro;
– operaio comune: svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

Livello 2-SUPER: appartengono a questo livello tutti i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza anche acquisita, svolgono con specifica competenza e professionali acquisita le proprie mansioni, occupandosi congiuntamente anche di persone.
mansioni applicabili:
– badante a persone autosufficienti o baby-sitter: Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, compiendo, anche congiuntamente, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
– Operaio qualificato: svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione.

Livello 3: appartengono a questo livello i collaboratori familiari non specificatamente formati che, in possesso di specifiche conoscenze precedentemente acquisite, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
mansioni applicabili:
– cuoco: svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime;
– baby-sitter e badanti che conducendo i mezzi propri o forniti dal datore di lavoro accompagnano autonomamente minori o anziani da e verso la casa del datore di lavoro o verso altra destinazione precedentemente stabilita;

Livello 3-SUPER: appartengono a questo livello i collaboratori familiari non specificatamente formati che, in possesso di specifiche conoscenze precedentemente acquisite, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità occupandosi anche di persone non autosufficienti.
mansioni applicabili:
– Badante a persone non autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, compiendo, anche congiuntamente, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

Livello 4: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti di formazione professionale certificati, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento;
mansioni applicabili:
– amministratore dei beni di famiglia: svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
– maggiordomo: svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
– governante: svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
– capo cuoco: svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
– capo giardiniere: svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
– istitutore, educatore: svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

Livello 4-SUPER: appartengono a questo livello i collaboratori familiari specificatamente formati che, in possesso dei necessari requisiti di formazione professionale certificati e in possesso di specifiche conoscenze precedentemente acquisite, sia teoriche che tecniche ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
mansioni applicabili:
– Badante formato a persone non autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza qualificata a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
– Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.

Concetto di autosufficienza: L’autosufficienza di una persona adulta è ritenuta tale solo se i seguenti criteri sono tutti soddisfatti:
la persona può autonomamente provvedere:
1. alla propria igiene personale;
2. alla propria alimentazione;
3. alla propria mobilità;
4. deve essere in grado di effettuare autonomamente piccole faccende domestiche (ad es: lavare le stoviglie dopo aver mangiato, adoperare gli elettrodomestici ecc.).

La persona viene definita NON autosufficiente in caso di mancata soddisfazione anche di uno solo dei suddetti criteri e in tal caso va applicato un livello contrattuale a partire dal 3-Super (compreso).

Art. 10 - Orario di lavoro

1. La durata ordinaria dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti ed è indicata nella lettera di assunzione di cui precedente art. 6 che in ogni caso non può superare:
per i lavoratori conviventi un massimo di: 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali;
per i lavoratori non conviventi un massimo di: 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali;

2. I lavoratori conviventi assunti part-time secondo la tabella 3 dell’allegato 1 possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali ed inquadrati esclusivamente in liv. 2, 2-super, 3 e 3-super; il loro orario di lavoro dovrà essere interamente posizionato in una delle seguenti tipologie:
tra le ore 6:00 e le ore 14:00;
tra le ore 14:00 e le ore 22:00;
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato e comunque nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla Tabella 3 allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura o dell’indennità sostitutiva.
Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nella lettera di assunzione saranno retribuite con la retribuzione oraria indicata nella tabella 1, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 12.
Per soli lavoratori extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio che consente lo svolgimento di un’attività lavorativa con un massimo di 1040 ore annui è consentita l’assunzione con l’inquadramento in liv. 1 e 1-super della tabella 3 dell’art. 13 del presente CCNL.

3. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata normalmente durante la notte e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo durante il quale i lavoratori conviventi potranno liberamente uscire dalla propria abitazione. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate (banca ore), in ragione di non più di 2 ore giornaliere. Tale recupero non deve avere carattere continuativo e non può superare 4 ore settimanali e comunque deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di accumulo.

4. La collocazione dell’orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente o non convivente è concordata fra le parti.

5. Salvo quanto previsto per i rapporti di assistenza o presenza notturna, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria o, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con una maggiorazione del 50%.

6. Il personale convivente retribuito secondo la tabella 2 non ha l’obbligo di presenza notturna o di pernottamento nell’alloggio fornitogli dal datore di lavoro.

7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.

8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non dovrà essere imputato all’orario di lavoro.

Art. 11 – Riposi

1. Il riposo settimanale è di almeno 36 ore per i lavoratori a tempo pieno e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti (normalmente giovedì o sabato pomeriggio). In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.

2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. In ogni modo le prestazioni di lavoro domenicali non possono avere carattere continuativo e per salvaguardare la salute del lavoratore non potranno superare il limite di 25% di tutti riposi settimanali dell’anno.

4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

5. I lavoratori retribuiti secondo la tabella 4 e 5 è previsto lo stesso riposo settimanale di cui precedente comma 3.

Art. 12 – Lavoro straordinario

1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.

2. Costituisce giustificato motivo di impedimento allo svolgimento di lavoro straordinario ai lavoratori a tempo parziale sia conviventi che non conviventi che sono assunti presso gli altri datori di lavoro di qualsiasi settore.

3. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale indicata nella lettera di assunzione, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate, e comunque indicata nell’art. 10 del presente CCNL.

4. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
– del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00 del giorno feriale;
– del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno feriale;
– del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività nazionali o comunali;

5. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%.

6. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste e comunque non possono superare 196 ore all’anno.

7. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità e non possono ripetersi per più di 1 volta nel trimestre, altrimenti dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste.

8. Per i lavoratori conviventi retribuiti dalla Tabella 2 e 4 del successivo art. 13 eventuale prestazione di lavoro straordinario notturno, anche di breve durata, dovrà essere retribuita con relativa maggiorazione prevista dal comma 3 del presente articolo in considerazione di frazioni di almeno 30 minuti per ogni chiamata. I lavoratori che saranno chiamati ripetutamente in servizio durante il proprio riposo notturno avranno diritto ad una giornata di completo riposo salvo diritto alla maggiorazione per il lavoro notturno effettuato.

Art. 13 . Minimi retributivi

I minimi retributivi sono fissati nell’allegato 1, tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto sotto il numero 1 e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio

1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.

3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.

Art. 15 - Vitto e alloggio

1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.

2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. Il lavoratore non può usufruire del riposo notturno stessa stanza ove è presente datore di lavoro o assistito.

3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella 6 allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del precedente art.14.

Art. 16 - Festività Nazionali

Sono considerate festive tutte le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente ivi compresa quella del Santo Patrono del comune ove si svolge il rapporto di lavoro; In tali giornate sarà osservato il completo riposo di 24 ore, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

1. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.

2. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

3. Per il rapporto di lavoro ad ore a tempo pieno o parziale le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione media mensile.

Art. 17. - Gratifica natalizia (13ma mensilità)

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per i lavoratori conviventi, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.

1. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

2. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, ferie maturate godute o non godute, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Art. 18. - Ferie

Indipendentemente dell’orario di lavoro settimanale, per ogni 11 mesi di effettivo servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi;

1. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre;

2. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8;

3. Le ferie devono avere carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;

4. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale media mensile;

5. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale indicato nella tabella 6 dell’art. 13 del presente CCNL;

6. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4. In ogni caso il periodo di ferie maturate e non godute non potrà mai superare 52 giorni lavorativi;

7. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato;

8. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Il rapporto di lavoro non può terminare con il godimento delle ferie residue salvo cessazioni per giusta causa o per decesso del datore di lavoro.

Art. 19 - Sospensioni di lavoro temporanei per esigenze datoriali

Durante le sospensioni del lavoro extra-feriali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.

Art. 20 – Permessi

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
– lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori part-time;
– lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

1. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.

2. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi;

3. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’adempimento degli obblighi di legge;

4. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi non retribuiti di breve durata;

5. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio né contribuzione previdenziale;

6. Per i lavoratori non italiani saranno concessi, solo se regolarmente comunicate al datore di lavoro almeno 3 gg lavorativi prima dell’evento, i permessi non retribuiti per gli adempimenti relativi alla regolarità di soggiorno in Italia. Tali permessi dovranno essere concessi anche per l’espletamento delle medesime formalità dei familiari a carico del lavoratore. Il datore di lavoro potrà esigere dal proprio dipendente una prova di convocazione presso le autorità competenti. A titolo puramente indicativo e non esaustivo i lavoratori extracomunitari potranno assentarsi per: il rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno, richiesta ricongiungimento familiare, rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa, test di conoscenza della lingua italiana; mentre i lavoratori comunitari potranno assentarsi per la variazione anagrafica o/e il rilascio dell’attestato di regolare permanenza.

Art. 21 - Assenze

1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 24 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 31.

2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, del presente contratto.

Art. 22 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona.

1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di assistenza notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello 2-super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello 3-super (per il personale non formato) o nel livello 4-super (per il personale formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella 4 allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 23 e, per il personale non convivente, l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte;

2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore;

3. L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

Art. 23 - Prestazioni esclusivamente d'attesa

1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella 5 allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo;

2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella 1 allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato;

3. L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.

Art. 24 – Malattia

1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa;

2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato con i mezzi certificativi al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio;

3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro;

4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario;

5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento;

6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4 nella misura del 100% della retribuzione globale di fatto;

7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi;

8. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro;

9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

Nota bene: Le Parti si riservano di poter modificare il presente articolo contestualmente all’attivazione della Cassa Assistenza Colf prevista al successivo art. 47.

Art. 25 - Scatti di anzianità

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, al lavoratore spetta un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale;

1. Gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo;

2. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7 (sette).

Art. 26 - Permessi per la formazione professionale

I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.

Art. 27 - Diritto allo studio

1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.

2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

Art. 28 – Matrimonio

1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario;

2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale;

3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.

4. Il congedo matrimoniale potrà essere usufruito entro 12 mesi dalla data di matrimonio;

Art. 29 - Tutela delle lavoratrici madri

1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi;

2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.

3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.

4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.

5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.

Art. 30 - Tutela del lavoro minorile

1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16;

2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.

3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.

4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 31 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale

1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.

3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
1) entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
2) entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia Professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
3) entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.

5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all’autorità di Pubblica sicurezza;

6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale;

7. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro;

8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.

Art. 32 - Tutele previdenziali

1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza;

2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e Previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro;

3. È nullo ogni patto contrario.

Art. 33 – Servizio militare e richiamo alle armi

Si fa riferimento alle leggi che disciplinano tale materia.

Art. 34 – Trasferimenti

1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima;

2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo;

3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro;

4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1, e in questo caso il rapporto di lavoro dovrà intendersi cessato per licenziamento.

Art. 35 –Trasferte

1. Il lavoratore convivente assunto a tempo pieno, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali;

2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella 2, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

Art. 36 - Retribuzione e prospetto paga

1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore;

2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità;
c) eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.

3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie eventualmente prestate e per festività nonché eventuali trattenute per oneri previdenziali a carico del lavoratore;

4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una Dichiarazione sostitutiva per i compensi erogati dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno precedente;

Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:

per i rapporti pari o superiori alle 25 ore settimanali:
– fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
– oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
– fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
– oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
– 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità;
– 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso ivi compresa, per i lavoratori conviventi, quella per il vitto e alloggio non usufruito;

4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore;

5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso;

6. In caso di morte del datore di lavoro al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva del mancato preavviso secondo i criteri indicati nel presente articolo ivi compreso per i lavoratori conviventi il diritto per il vitto e alloggio oppure all’indennità sostitutiva;

Art. 38 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di gratifica natalizia e del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Art. 39 - Indennità in caso di morte

1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado;

2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge;

3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

Art. 40 - Permessi sindacali

1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all’atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell’anno.

2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

Art. 41 – Interpretazione del Contratto

1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l’interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 43.

2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 42 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo

1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto;

2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità;

3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 13, 14 e 15.

Art. 43 - Commissione paritetica nazionale

1. Al fine di dirimere eventuali controversie relative al presente contratto è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto;

2. Alla Commissione, oltre a quanto previsto all’art.41, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.

3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto;

4. Le Parti s’impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all’anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all’art. 42.

Art. 44 - Commissioni territoriali di conciliazione

1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato;

2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..

Art. 45 - Ente bilaterale

Le associazioni sottoscrittrici del presente CCNL si impegnano a costituire un Ente bilaterale ovvero un organismo paritetico così composto: per il 50% da ASDATCOLF, e per l’altro 50%, da SILPA e SIDU.

L’Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1. istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare:
– la situazione occupazionale della categoria;
– le retribuzioni medie di fatto;
– il livello di applicazione del CCNL nei territori;
– il grado di uniformità sull’applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
– la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
– i fabbisogni formativi;
– le analisi e le proposte in materia di sicurezza;

2. promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.

Art. 46 - Contrattazione di secondo livello

La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale (per le province autonome di Trento e Bolzano) e alle città metropolitane.

1. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso il costituendo Ente bilaterale, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.

2. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
◦ indennità di vitto
◦ indennità di alloggio;
◦ ore di permesso per studio e/o formazione professionale.

3. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso il costituendo Ente bilaterale.

Art- 47 - Cassa Assistenza Colf

1. Le associazioni sottoscrittrici del presente CCNL si riservano di costituire specifica Cassa di Assistenza COLF (definita ASSISCOLF);

2. La Cassa Assistenza Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia, ovvero di trattamenti assistenziali, sanitari, assicurativi, integrativi ed aggiuntivi delle prestazioni pubbliche;

3. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 settembre 2018, tempi e modalità delle prestazioni.

Art. 48 – Fondo

1. Le associazioni sottoscrittrici del presente CCNL si riservano di costituire specifico Fondo;

2. Il fondo è un organismo paritetico il cui scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi e per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli.

Art. 49 - Previdenza complementare

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro sei mesi dalla stipula del presente contratto;

2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 50 - Contributi di assistenza contrattuale

1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 45 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti;

2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore;

3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 01 gennaio 2018.

Art. 51 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 31 ottobre 2017, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 31 ottobre 2021; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo;

2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio;

3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l’opportunità di apportarvi modifiche.

Chiarimenti a verbale.

1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.

2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).

3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).

4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.

5) Per “retribuzione media globale” s’intende quella comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.